IMU: I FABBRICATI COLLABENTI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI AREE EDIFICABILI.
Il 16 novembre 2023 il dipartimento delle Finanze del MEF ha diffuso precisi chiarimenti circa l′applicabilità dell′imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni.
La risoluzione chiarisce che gli stessi edifici non possono essere considerati aree edificabili seppure si tratti di beni immobili presenti nell′archivio del Catasto Edilizio Urbano. Si precisa infatti che l′iscrizione al catasto è semplicemente legata all′individuazione dei cespiti e dell′intestatario in occasione del trasferimento dei diritti reali, anche senza produrre alcun reddito.
Qui sorge l′equivoco: infatti l′assenza di rendita porterebbe la classificazione da fabbricati a aree edificabili. Ma il il dipartimento delle finanze, ritiene che nello specifico i fabbricati collabenti sono e restano "fabbricati" e non possono essere qualificati diversamente e quindi non sono da ritenersi "terreni edificabili", soluzione che invece avevano adottato diversi comuni e che è stata definita dallo stesso Dipartimento delle Finanze come giuridicamente NON VALIDA.
Tale passaggio di qualificazione può verificarsi esclusivamente in caso di demolizione, che restituirebbe totale autonomia all′area fabbricabile.
Questa interpretazione è presente anche nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019 e nellordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui si chiarisce che "il fabbricato collabente non è tassabile ai fini IMU come fabbricato poiché privo di rendita e non lo è neppure come area edificabile, al netto di eventuale demolizione."